Fonte,
http://www.lindipendenza.com/secessione-morale-miglio-trentin/
di ENZO TRENTIN
Gianfranco Miglio scrisse che il «diritto di secedere» e il «diritto di resistenza» («diritto di insorgere») sono le due essenziali facoltà prepolitiche su cui si fondano tutti i sistemi istituzionali. In quanto tali, anche se non si trovano esplicitamente menzionati nella maggior parte delle Costituzioni, rappresentano il punto da cui partono e il punto a cui ritornano le aggregazioni politiche di ogni tempo e di ogni luogo. Queste due regole si trovano infatti a monte di ogni processo costituente, ed è per la loro efficacia che si crea, o si dissolve, una sintesi politica. (1)
Se non si riconosce il diritto degli uomini liberi ad affrancarsi da un ordinamento tirannico non altrimenti modificabile («resistenza»), o a separarsi da una comunione politica che non è più conveniente («secessione» come «diritto di stare con chi si vuole»), tutte le costruzioni istituzionali esistenti sarebbero inefficaci per un vizio di legittimità insanabile. Sul «diritto di insorgere» esiste da molto tempo una letteratura vastissima. Non è così per il «diritto di secedere».
Certamente il nostro interesse per il tema dipende dai numerosi e recentissimi casi in cui un popolo è stato costretto a chiedere e ottenere la «secessione» da una più ampia comunità di cui faceva parte: mai l’appello al diritto di separarsi è stato frequente e convincente come ai nostri giorni. L’argomentazione è particolarmente persuasiva là dove si considera il caso delle etnie – quelle dei fiamminghi, sloveni, canadesi francofoni, ecc. – che lamentano di dover sopportare un carico contributivo proporzionalmente eccessivo verso il resto della comunità in cui si trovano inserite, e quindi chiedono (o hanno già ottenuto) di «secedere». L’analogia con le circostanze in cui si trovano le regioni dell’Italia settentrionale (veneti e lombardi in primis) è evidente.
Ma forse l’importanza maggiore sta nell’istituto della «secessione» come «mezzo ultimo», o «risorsa estrema», a cui possono ricorrere quei popoli i quali lottano per veder riconosciuti i propri diritti. In tal modo non solo vengono rivalutati tutti i sistemi «federali» (che si collocano al di qua del traguardo «secessione», e possono essere utilizzati per tutelare quei diritti), ma si propone anche l’interpretazione «moderna» del «federalismo»: non più come (in passato) mezzo transitorio per raggiungere l’unità, bensì come assetto stabile per riconoscere, tutelare e gestire le diversità. La presenza di un ben fondato «diritto di secessione», nel corpo aggiornato del diritto pubblico e della morale politica generale, diventa – in altre parole – garanzia di stabilità e di non reversibilità di tutte le Costituzioni federali del nostro tempo. Il diritto alla «diversità» e al «pluralismo» nelle istituzioni (anche se costa sacrifici) non può più essere negato, senza innescare il ricorso al rimedio ultimo, cioè alla «secessione».
Vi sono varie considerazioni che, complessivamente considerate, costituiscono un valido supporto per un diritto morale a secedere sotto determinate circostanze. Tra gli argomenti più convincenti a favore del diritto alla secessione figurano quello fondato sulla giustizia rettificatoria e quello basato sulla ridistribuzione discriminatoria.
In merito alla giustizia rettificatoria, qualcuno potrebbe opporsi con la forza alla secessione affronta a viso aperto, negando la liceità della secessione anche nei casi in cui i secessionisti lamentino che il proprio territorio sia stato annesso illegittimamente. È questo il caso di alcuni gruppi di indipendentisti veneti. Si veda in proposito il mancato rispetto degli accordi internazionali intercorsi, ed il conseguente plebiscito truffa del 1866. Vi sono due versioni dell’argomento, ed entrambe sostengono che un presunto diritto alla secessione sia annullato da un ricorso all’argomento delle aspettative legittime che andrebbero deluse in caso di secessione.
Per illustrare la prima versione sarà utile un esempio concreto. Supponiamo che i veneti ritengano di avere un diritto morale ed extracostituzionale a secedere, dal momento che il loro paese fu forzatamente e ingiustamente annesso dall’Italia nel 1866. Gli antisecessionisti possono obiettare, a questo riguardo, che non possono essere tenuti in ostaggio dalla storia. La realtà delle cose è che il Veneto fa parte dell’Italia da 147 anni. Durante questo periodo sono sorte delle aspettative ragionevoli. Molte persone, tra le quali cittadini italiani non veneti che non presero parte all’ingiustizia originaria, hanno edificato le proprie vite secondo queste aspettative. Permettere la secessione distruggerebbe le aspettative, e quindi i piani di vita di tante persone innocenti. Questa prima variante può essere chiamata l’argomento semplice basato sulle aspettative.
Chi avanza questo argomento ammette che i secessionisti, il cui territorio fu ingiustamente annesso, abbiano diritto a secedere, ma afferma anche che questo diritto è superato dal peso morale delle legittime aspettative degli altri, che non presero parte all’ingiustizia. In ogni caso il problema è il seguente: cosa si deve intendere per aspettativa legittima? E quando tale aspettativa ha sufficiente peso morale da annullare una valida rivendicazione di diritto?
Ancora una volta sarà utile la speculazione con un semplice caso. Il fatto che qualcuno goda dei beni sottratti illegalmente a un’altra persona e nutra aspettative nei loro confronti (pur senza essere l’autore del furto), sicuramente non fa sì che venga meno il diritto della persona a cui i beni sono stati sottratti. Per quale motivo le cose dovrebbero andare diversamente nel caso di furti perpetrati da gruppi o da Stati? Il difetto dell’argomento è quello di non riuscire ad articolare una nozione di aspettativa legittima abbastanza forte da sconfiggere l’asserzione di un diritto a secedere basato su considerazioni di giustizia rettificatoria.
Esiste anche l’argomentazione che viene definita ridistribuzione discriminatoria del gettito fiscale. Ovvero quella che governi italiani impongono, da decine e decine di anni, con una tassazione persecutoria per le regioni del nord Italia, alle quali ristornano meno fondi, applicando per sovramercato particolari restrizioni economiche senza addurre valide giustificazioni morali per tale trattamento. Le accuse di ridistribuzione discriminatoria si sprecano nei movimenti secessionisti lombardo-veneti. Sarebbe davvero difficile trovare casi in cui questa accusa non svolge un ruolo centrale tra le giustificazioni invocate per la secessione, ancorché molto spesso nascosta dall’eccitante ma confusa propaganda per il «diritto all’autodeterminazione».
Il governo centrale sino ad ora non ha adottato politiche fiscali o normative eque, ovvero programmi economici che operino sistematicamente a vantaggio di tutti i gruppi, come vorrebbe il dettato dell’Art. 3 della Costituzione:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
Al contrario una tassazione persecutoria al nord, ed un “lassismo” al sud, rendono lo Stato italiano criticabile (usiamo un eufemismo) poiché tale arbitrario comportamento è moralmente condannabile.
Il ricorso a princìpi morali non è prerogativa esclusiva di chi è favorevole alla secessione. Non è sufficiente giustificare la necessità di sottrarsi a una ridistribuzione discriminatoria (è il caso del Veneti, ma anche dei Lombardi) se non si indica precisamente ed a priori quale sarà il nuovo assetto economico-contributivo. È indispensabile dimostrare che un gruppo può lecitamente opporsi allo Stato anche con la forza qualora si trovi a essere vittima di una ridistribuzione discriminatoria – ossia, qualora le politiche economiche o fiscali dello Stato operino sistematicamente a detrimento di quel gruppo e a beneficio di altri, senza che questo medesimo Stato abbia una valida giustificazione morale per questa difformità di trattamento. A maggior ragione il gruppo o il territorio è legittimato a secedere quando ciò risulti necessario alla tutela della sua particolare cultura o forma di vita comunitaria.
A questo punto s’impone più che mai un progetto di nuova architettura istituzionale, nel quale ognuno possa identificare le proprie aspettative e risulti libero di scegliere secondo le proprie legittime aspirazioni. Non si può, infatti, seguire i molti “menestrelli politici” che vagheggiano questo o quel vantaggio per un Veneto indipendente – ma ciò vale anche per ogni altra area a vocazione indipendentista dall’Italia – poiché troppe volte la storia ha fornito programmi o manifesti politici che sono stati puntualmente disattesi subito dopo la presa del potere da parte del gruppo politico che pretendeva di governare il “nuovo”.
Paolo Bonacchi, nel suo nuovo libro di imminente pubblicazione, scrive: «l’idea di regolare i rapporti fra individui su base contrattuale (su convenzioni nelle società animali) non è mia, non appartiene neanche a Proudhon che la descrive magnificamente nel capitolo VII di “Del principio federativo” (vedi QUI), è una legge di natura, dicono i più importanti sociobiologi del terzo millennio. I rapporti da regolare sono: 1) fra individui; 2) fra individui e governo della comunità [o Stato]; 3) fra comunità o Stati. Se poniamo il contenuto del contratto come legge, letta, discussa approvata e sottoscritta dalla maggioranza dei cittadini responsabili che partecipano volontariamente alle scelte, abbiamo il toccasana per risolvere moltissimi problemi di cui discutiamo qui e che non possono essere diversamente risolti. Oggi le conoscenze e la tecnologia sono completamente diversi rispetto al passato, come diversi sono i problemi. Il contratto, in politica, è sinonimo di federalismo che Bossi e la Lega Nord hanno tradito nella lettera e nello spirito».
Come abbiamo scritto più volte in questo giornale: la democrazia della Repubblica di Venezia (cui gli indipendentisti veneti si rifanno) non ha paragoni se contestualizzata al mondo d’allora. Se è possibile riallacciarsi a quella tradizione e mutuarla ai giorni nostri, sarà anche indispensabile poter produrre una bozza di assetto istituzionale in armonia con una democrazia moderna. E per questo ancora una volta dobbiamo volgere il nostro sguardo al federalismo svizzero che [come ha detto Kaspar Villiger (2)] vive del principio sancito nella Costituzione. È la sussidiarietà verticale istituzionale, dal basso verso l’alto: quello che non può fare il singolo cittadino lo fa il Comune, ciò che non può fare il Comune lo fa il Cantone e quello che non fa il Cantone lo fa la Confederazione. Questo enorme vantaggio svizzero funziona solo se chi decide la spesa è anche colui che decide le imposte. In altre parole, si tratta di ciò che il popolo svizzero accettò a larghissima maggioranza nel 2004 nell’ambito degli articoli costituzionali per la nuova perequazione finanziaria e il nuovo riparto dei compiti tra Confederazione e Cantoni. In una frase: chi comanda paga, chi paga comanda.
NOTE:
(1) Presentazione al libro: «SECESSIONE – Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi» di Allen Buchanan – © 1994 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
(2) Chi è Kaspar Villiger: http://it.wikipedia.org/wiki/Kaspar_Villiger